Risale addirittura alla fine del 1800 il concetto di prevenzione degli infortuni, passando per l’art. 2087 del Codice Civile nel 1942 (…adottare misure che tutelino l’integrità fisica e morale dei lavoratori…), per l’art. 41 della Costituzione nel 1947 (…iniziativa privata libera…non può svolgersi in contrasto alla sicurezza…), per due importanti leggi degli anni ’50 (547/55 infortuni sul lavoro e 303/56 norme per l’igiene del lavoro), per un’altra serie di norme e decreti con diverse integrazioni che hanno ruotato attorno al "famoso" DLvo 626/94 (e DLvo 494/96 per i cantieri temporanei e mobili), fino ad arrivare ad una vera e propria legge quadro che a tutt’oggi governa il “mondo” della sicurezza sul lavoro: il DLvo 81/08 meglio conosciuto come TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
Le pratiche di tutti i giorni da adottare per una corretta applicazione di questa norma quadro sono ben definite e collaudate, si basano infatti sulla precedente legge "626". Si potrebbe affermare che rispetto alle norme sull’ambiente sono “più facili” da applicare perché più chiare nella loro sostanza.
 
Detto questo la definizione sopracitata di “mondo” serve a introdurre la quantità di titoli/norme che spaziano in tutta la gestione della sicurezza e che qui vado ad elencare in estrema sintesi:
          Titolo I principi comuni
          Titolo II luoghi di lavoro
          Titolo III uso attrezzature e DPI
          Titolo IV cantieri temporanei o mobili
          Titolo V segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
          Titolo VI movimentazione manuale dei carichi
          Titolo VII attrezzature munite di videoterminali
          Titolo VIII agenti fisici
          Titlo IX sostanze pericolose
          Titolo X esposizione ad agenti biologici
          Titolo XI protezione da atmosfere esplosive
          Titolo XII disposizioni in materia penale e di procedura penale
          Titolo XIII norme transitorie e finali.
 
Molte aziende a partire da 1995 si sono attivate per nominare addetti alla sicurezza (ASP), responsabili interni ed esterni (RSPP) e rappresentanti per i lavoratori (RLS), nonché a redigere il documento sulla Valutazione dei Rischi, la nomina del medico competente, l’effettuazione dei corsi obbligatori (anche in funzioni delle recenti normative, DLgs 195/03 e dell’accordo Stato/Regioni del 2006, che disciplinano le caratteristiche degli addetti introducendo limiti vari e formazione ad hoc) ecc.ecc.
Molte, ma comunque poche rispetto al target della legge che interessa qualunque attività anche di tipo familiare. Perciò chi non ha ancora messo in atto le normative o chi non ha aggiornato la propria politica della sicurezza negli anni è passibile di sanzioni anche rilevanti, come riportato dalla Finanziaria 2007 al nuovo Testo Unico.