Infatti dalla prima cd. “Legge Merli” del 1976 (n°319) che regolamentava tra l’altro le concentrazioni massime di inquinanti in ogni singolo scarico, si è passati
attraverso il cd. “Decreto Acque” del 1999 (n°152) che ridisegnava tra l’altro completamente le caratteristiche di scarico e assieme al cd. “Decreto Ronchi” del 1997 (n°22) poneva una netta
distinzione tra acque di scarico e rifiuti liquidi... arrivando all’odierno cd. “Testo Unico” 152/2006 entrato in vigore alla fine di aprile e successivamente modificato con il
DLvo 4/08.
Su questo “Testo Unico” hanno cominciato a dibattere industriali, politici, rappresentanti autorevoli del campo ambientale e a seconda delle testate sulle quali si
trovano interviste o articoli vari si entra nella giungla delle interpretazioni:
industriali; ovviamente chi produce si sa ha un occhio e mezzo (o più) al profitto e l’altro mezzo occhio (o meno) alle problematiche di contorno (ad esempio
ambientali). Non faccio riferimento ovviamente a chi a occhi per tutto e che dimostra uguale misura nel contesto prodotto-uomo-ambiente, ma cerco quantomeno di essere realista.
Politici; il nuovo decreto legislativo 152/06 è nato alla fine di una legislatura e i successivi Ministri dell’Ambiente hanno avuto diversa
sensibilità nel rileggere norme, scadenze e programmi.
Rappresentanti autorevoli; chi lavora da anni nell’ambiente (professori, giuristi, tecnici, consulenti) ovviamente cerca di mettere ordine con fatica alle imprese
dei summenzionati attori e invito quindi tutti a visitare i siti internet divulgativi che troverete con facilità attraverso i motori di ricerca.
Questo ultimo suggerimento però vi potrebbe indirizzare nella famosa giungla interpretativa delle norme e delle tecniche… e questo non sarebbe il lavoro del mio
studio.
In estrema sintesi il nuovo D.Lgs. 152/06 alla PARTE TERZA regolamenta:
SEZIONE I:
norme generali in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione.
SEZIONE II:
tutelle delle acque dall’inquinamento.
SEZIONE III:
gestione delle risorse idriche.
SEZIONE IV:
disposizioni transitorie e finali.
Quindi come si diceva il ciclo completo delle acque dalla captazione/sfruttamento allo scarico.
Sono sempre in capo alle Province le autorizzazioni agli scarichi in acque superficiali, suolo o sottosuolo e ai Comuni o gestori nominati le autorizzazioni agli
scarichi in fognatura.
L’attività del mio studio completerà le Vostre necessità con le seguenti possibili azioni:
- verifica delle tecniche utilizzate per la gestione del ciclo acqua
- verifica della rispondenza alle normative in vigore a questo proposito vedasi anche la pagina della proposta di CONSULENZA AZIENDALE
- consulenza, verifica ed eventuale supervisione dei lavori di adeguamenti se necessari
- preparazione disegni e pratiche per richieste e autorizzazioni varie
- gestione delle pratiche presso gli enti competenti fino alla loro risoluzione
- formazione del personale, preparazione opuscoli o informative
- presa in carico come consulente esterno della responsabilità sulla sicurezza (RSPP) e ambiente.